Tribunale diocesano
Sede: via Vescovado, 1 o via del Pino, 63 – 10064 – Pinerolo
Tel: 0121.37.33.22
e-mail: tribunale@diocesipinerolo.it
Vicario giudiziale: don José Omar Larios Valencia
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 09:45 alle 12 o su appuntamento
Telefono: 0121.373322
Che cos’è una causa di nullità del matrimonio
Molte le domande e le perplessità che sorgono spesso nelle persone. Ad esempio:
- la Chiesa insegna che il matrimonio è indissolubile, perché lo dichiara nullo?
- come è possibile dichiarare nullo un matrimonio se ci sono dei figli?
- il mio matrimonio è stato consumato, perché può essere ancora dichiarato nullo?
- la Chiesa non vuole il divorzio, perché allora annulla i matrimoni?
Ed altri ancora possono essere gli interrogativi. Per questo invitiamo a contattare i consulenti del Tribunale Ecclesiastico per ricevere informazioni chiare e complete, che rispondono alle necessità reali delle persone.
Innanzitutto, è bene chiarire che parliamo di un Matrimonio celebrato con rito religioso, ossia parliamo del “Matrimonio Sacramento”. Tra due battezzati cattolici, oppure un battezzato cattolico e una persona non cattolica, l’unico matrimonio pienamente valido è quello che ha le caratteristiche del Sacramento ecclesiale.
Trattandosi di un Sacramento, celebrato nelle forme previste dal Codice di Diritto Canonico, si comprende perché soltanto la Chiesa è competente, attraverso i suoi Tribunali, per valutare se quel Sacramento è stato celebrato e ricevuto validamente o meno.
Poiché i fedeli che celebrano il sacramento sono, allo stesso tempo, cittadini, dall’unico rito religioso sorgono anche, in forza del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, degli effetti puramente civili del Matrimonio, su cui si dispiega la competenza dello Stato.
È necessario capire la differenza sostanziale che c’è tra “l’annullamento” civile, ossia il divorzio e la dichiarazione di “nullità” canonica del Matrimonio sacramento. L’annullamento, o divorzio, è la sentenza con cui si dichiara, da quel momento in poi, come inesistente il matrimonio ormai fallito. Senza pronunciarsi sulla validità o meno di quel matrimonio. Prima c’era e ora non c’è più.
Diversa è la dichiarazione di nullità, che il Tribunale Ecclesiastico emette su un sacramento che è stato celebrato davanti al parroco e ai testimoni, ma il cui atto costitutivo, ossia il “consenso” espresso dai due coniugi, potrebbe non essere valido. In questo caso, la dichiarazione canonica di “nullità” prende atto pubblicamente, dopo averlo accertato, che quel matrimonio, in realtà, non è mai esistito. Non c’è adesso, perché non c’è mai stato: la cerimonia esteriore non aveva un vero contenuto.
Questa possibilità è, purtroppo, più frequente di un tempo. Lo stile di vita e la mentalità di oggi sono tali, per cui è possibile che una persona celebri in maniera invalida il sacramento del Matrimonio: ovvero senza conoscere integralmente le sue caratteristiche, oppure non accettandole totalmente, o senza essere pienamente consapevole e responsabile verso il grande passo che compie.
Come si svolge una causa di nullità del Matrimonio
Chi inizia la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice), deve presentare, attraverso un avvocato iscritto all’albo canonico, un esposto (libello) al Tribunale Ecclesiastico competente, indicando sinteticamente i fatti e le prove che, secondo lui, possono dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo.
L’altro coniuge (parte convenuta), non è obbligato a scegliersi un avvocato. Specialmente se è anch’egli favorevole alla nullità. Nel caso che sia contrario, il bene pubblico del Matrimonio viene comunque tutelato dal Difensore del Vincolo, che ha il compito di opporre tutte le difficoltà obbiettive contro la dichiarazione di nullità proposta dalle parti
Modalità di svolgimento della causa:
- Ammesso il libello, il presidente del Collegio giudicante (ogni causa di nullità viene esaminata da tre Giudici), cita l’Avvocato della parte attrice, la parte convenuta e il Difensore del Vincolo per la concordanza del dubbio: si tratta di una breve seduta allo scopo di definire con precisione i motivi per i quali viene proposta la nullità. In tale seduta, oppure soltanto scrivendo al Tribunale, la parte convenuta dichiara le sue intenzioni, presenta l’eventuale elenco dei suoi testi e chiede al presidente del Collegio giudicante tutte le informazioni che desidera avere.
- Inizia dopo la fase istruttoria. Si procede all’interrogatorio, in successive sedute separate, dei due Coniugi e di tutti i testi da loro indicati, nonché alla raccolta di altre prove utili. Se la causa lo richiede, si svolgerà anche una eventuale perizia d’ufficio.
La deposizione delle parti e dei testi abitanti nel territorio della Diocesi di Pinerolo, per loro comodità, può avvenire presso la sezione di Pinerolo del Tribunale Regionale, invece di recarsi presso la sede centrale, in Torino. - Terminata la fase istruttoria, il presidente del Collegio giudicante ordina la pubblicazione degli atti. Gli avvocati e il Difensore del Vincolo hanno diritto di prendere visione di tutto quanto è emerso nell’istruttoria e di proporre eventuali nuove richieste. La parte convenuta (solo se ha deposto in causa e nel caso che non abbia un proprio avvocato) ha la stessa facoltà.
- Terminata ogni indagine, si procede alla conclusione in causa. L’avvocato della parte attrice, l’eventuale Avvocato della parte convenuta e il Difensore del Vincolo, dovranno studiare gli atti di causa e mettere in scritto tutte le motivazioni a favore o contro la nullità del Matrimonio in esame.
- Successivamente, gli atti di causa così completati vengono studiati dai tre giudici del collegio giudicante, i quali infine si riuniscono in seduta di voto, per decidere sulla causa di nullità. Dopo la decisione collegiale, uno dei Giudici scriverà la sentenza, la quale verrà notificata alle parti.
- Fermo restando il diritto delle parti e del Difensore del Vincolo di proporre Appello, l’eventuale sentenza di primo grado affermativa, è inviata d’ufficio al Tribunale Ecclesiastico Regionale di Milano per il giudizio di Appello.
Consigli da dare
Appena si sa che un giovane o una giovane si è separato legalmente è opportuno consigliare di vedere se, nel suo caso, sia possibile una dichiarazione di nullità (infatti prima o poi vorrà risposarsi!! Anche se al momento afferma di non volersi sposare più).
Inviarlo al Patrono Stabile del Tribunale oppure ad un avvocato. Non cercate di dare voi stessi un parere sulla nullità perché si rischia di creare illusioni e speranze infondate: lasciate che sia una persona esperta a dare un consiglio.
Invece è opportuno che siate voi stessi, parroci, a telefonare al Tribunale per prendere un appuntamento e, se potete, accompagnare la prima volta il giovane in tribunale: i primi passi sono sempre difficili per la gente, è bene e utile accompagnarli.
Dissipate i soliti dubbi che la gente ha servendovi delle informazioni che questo sito vi offre.
Documenti da preparare in caso di causa
- 3 atti integrali di matrimonio religioso dalla Parrocchia di celebrazione delle nozze. È infatti importante per il tribunale avere i dati di Battesimo e sapere dove si può reperire l’esame degli sposi.
- 3 certificati in carta semplice di matrimonio dal Comune di registrazione
- 3 copie di libello che preparerà l’avvocato
- 3 elenchi dei testi che preparerà l’avvocato. I testi debbono essere persone che conoscano realmente la vicenda e, soprattutto, il motivo che viene addotto come nullità: possono essere parenti stretti, ma è bene invece facciano parte piuttosto della cerchia di amici: non sono necessari tanti testi, ma sono necessari buoni testi!
- Copia conforme all’originale della separazione legale o del divorzio
- Eventuali documenti scritti (lettere, cartelle cliniche, certificati ecc. che possano essere utili alla causa)